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Matteo Olivari :: Trattamenti Shiatsu a Milano

Iscritto al Registro Operatori Shiatsu FISieo

 

 

 

CODICE DEONTOLOGICO

 

Il Codice Deontologico e di autodisciplina degli Operatori aderenti alla Federazione Italiana Shiatsu è l'insieme dei principi e delle regole che ognuno di essi si impegna ad osservare, per realizzare il miglior svolgimento del proprio lavoro, a vantaggio proprio e dei propri Clienti. Il Codice disciplina le norme di comportamento degli Operatori Shiatsu con i Clienti, con i Colleghi e con altre figure professionali. L'Operatore Shiatsu si impegna a lasciare una copia di questo Codice nel proprio luogo di lavoro, in evidenza, a disposizione dei Clienti. In caso di inosservanze, difficoltà o controversie, sia i Clienti che gli Operatori possono rivolgersi al Collegio dei Probiviri della FISieo per essere tutelati e/o consigliati.

 

Rapporti con il cliente

1. L'Operatore Shiatsu accoglie il Cliente in ambiente dignitoso e pulito ed egli stesso si presenta con abiti e con un aspetto personale adeguato al dovuto rispetto per il suo Interlocutore. A questi egli si rivolge sempre con cortesia, correttezza ed onestà.

 

2. È fatto obbligo all'Operatore Shiatsu di fornire al Cliente un'immagine di sé stesso e della sua professione chiara e precisa, fornendo solo quelle prestazioni per le quali è qualificato. Pertanto egli non invade campi dei quali non possiede la preparazione e soprattutto i requisiti ufficiali. E là dove egli onestamente riconosca la non adeguatezza della sua opera rispetto al problema specifico del Cliente, è tenuto ad informarne questi in un modo chiaro ed esplicito. Nel pubblicizzare la sua opera, l'Operatore Shiatsu dovrà rispettare le norme di cui al presente articolo ed in generale le norme del presente codice. In particolare è fatto divieto di dare informazioni e di effettuare qualsiasi tipo di pubblicità ingannevole che dia un'immagine non corretta dello Shiatsu e dei suoi effetti o che faccia riferimento a competenze improprie quali quelle del campo medico e paramedico ove l'operatore non sia in possesso dei titoli richiesti per operare in tali settori.

 

3. L'Operatore Shiatsu rispetta il rapporto esistente fra Cliente e medico curante, evitando di contrapporsi con giudizi di valore che mettano in difficoltà il Cliente medesimo. In presenza di una richiesta da parte del Cliente, l'Operatore Shiatsu cerca ogni forma di collaborazione con tali figure.

 

4. L'Operatore Shiatsu è tenuto al rispetto dello stato fisico ed emotivo del Cliente e a non approfittare in alcun modo del rapporto professionale.

 

5. L'Operatore Shiatsu stimola ed incoraggia atteggiamenti autonomi da parte dei clienti scoraggiando quindi qualsiasi forma di dipendenza.

 

6. L'Operatore Shiatsu non discrimina i propri clienti o colleghi in base al sesso, religione, razza o appartenenza politica.

 

7. L'Operatore Shiatsu, pur instaurando il necessario rapporto di fiducia e sostegno con il Cliente, intrattiene con lui un rapporto professionale, ne è conferma l'obbligatorietà dell'onorario.

 

8. L'Operatore Shiatsu è tenuto a non divulgare in pubblico notizie e fatti riguardanti il Cliente e a considerare ogni e qualsiasi relativa notizia ed informazione sotto il vincolo del segreto professionale.

 

9. L'Operatore Shiatsu deve sempre tendere ad un perfezionamento della sua professionalità attraverso una costante valutazione della proprio operato e la frequenza di corsi di aggiornamento.

 

10. Le violazioni del presente Codice e delle sue regole da parte di Soci Professionisti della FISieo possono essere denunciate da terzi e dai soci al Collegio dei Probiviri della FISieo

 

Rapporti con i colleghi

1. I rapporti con i colleghi sono improntati alla massima correttezza, solidarietà professionale e buona fede, nello spirito che informa la Federazione Italiana Shiatsu. Costituisce grave infrazione deontologica la denigrazione dei Colleghi.

 

2. L'Operatore Shiatsu accetta un Cliente già assistito da un Collega solo se il Cliente in questione ha definito a tutti gli effetti il rapporto con il primo Operatore.

 

3. L'Operatore Shiatsu che supplisce un Collega deve cessare la supplenza alla rinnovata disponibilità di questi, al quale è tenuto a fornire tutte le informazioni relative alle sedute effettuate in sua vece. È fatto obbligo all'operatore Shiatsu evitare qualsiasi forma di accaparramento di clientela in violazione dei principi di correttezza e solidarietà professionale con gli altri Operatori.

 

4. Nel caso un Operatore ritenga che un Collega si sia comportato scorrettamente può appellarsi al Collegio dei Probiviri della FISieo per l'esame del caso.

 

5. Gli Operatori aderenti alla FISieo si impegnano a fare opera di informazione sullo Shiatsu seguendo i principi di corretta professionalità, rigore e serietà che informano le precedenti norme.

 

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